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D.L. 23/12/2003 n. 347

1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario- giudiziale deposita in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.

4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione è affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.

5. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia».

- Per l'art. 27, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1.

-Il Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 70 è il seguente: «Art. 70 (Conversione al termine della procedura).

1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento

a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'art. 66

b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma».

Art. 5. Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

1. Il Ministro (( delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza )), può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario (( straordinario )) qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario (( richiede )) al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo. ((2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro)).

Art. 6. Azioni revocatorie

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del Decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purchè funzionali, ((nell'interesse dei creditori)), al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso. Riferimenti normativi:

-Il Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 49 è il seguente: «Art. 49 (Azioni revocatorie).

1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della Legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.

2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento».

Art. 7. Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, (( il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione )), di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Riferimenti normativi:

-Gli allegati al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992, «relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, 24 luglio 1992, n. L 208, entrato in vigore il 24 luglio 1993,così come modificati dal regolamento del Consiglio (CE) 8 aprile 2003 n. 692, Pubblicato nella G.U.C.E. 17 aprile 2003, n. L 99. Entrata in vigore: 24 aprile 2003. sono i seguenti: «Allegato I Prodotti alimentari di cui all'art. 1, paragrafo 1:

-Birre;

-Bevande a base di estratti di piante;

-Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria;

-Gomme e resine naturali;

-Pasta di mostarda;

-Paste alimentari». «Allegato II Prodotti agricoli di cui all'art. 1, paragrafo 1:

- Fieno;

- Oli essenziali;

- Sughero;

- Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale);

- Fiori e piante ornamentali;

- Lana;

- Vimine».

Art. 8. Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente Decreto, si applicano le norme di cui al Decreto legislativo n. 270, (( in quanto compatibili )). Riferimenti normativi:

- Il testo del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge

 

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